Consiglio Direttivo

 

Presidente
Donato Milantoni
Vice Presidente
Paride Ceccaroni
Segretario economo
Grazia Grilli
Consigliere
Carla Massi
Consigliere
Lorenzo Bellagamba

 

Statuto

 

ARTICOLO PRIMO

DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

1) E’ costituita l’Associazione denominata ” CORALE POLIFONICA MALATESTIANA” , con sede in Corso Ubaldo Comandini n. 7 nel Comune di Cesena. Eventuale cambio di indirizzo all’interno dello stesso comune non comportano variazioni statutarie.

2) L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo secondo, con divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3) La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ARTICOLO SECONDO

SCOPI E ATTIVITÀ

1) L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale, regionale, nazionale ed internazionale per attuare il diritto alla cultura in genere e a quella musicale nello specifico, alle scelte educative e ricreative, allo studio ed alla formazione nell’ambito dell’attività corale.

2) Per la realizzazione dei propri scopi nell’intento di operare nell’ambito di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di realizzare le sottoindicate attività:

a) ricerca, studio, approfondimento del patrimonio vocale e musicale in genere ai fini della sua conoscenza e divulgazione;

b) organizzazione di corsi di formazione culturale e musicale nello specifico rivolti alla collettività in tutte le sue fasce di età, di corsi di formazione e di qualificazione per operatori culturali, di corsi di valenza culturale, umanistica, letteraria e sociale;

c) promozione ed organizzazione di concerti, spettacoli, rassegne, concorsi ecc.;

d} partecipazione e sostegno mediante effettuazione di prestazioni a specifici progetti ed attività pubbliche e/o private, concerti, spettacoli, rassegne, concorsi ecc.;

e} organizzazione e realizzazione di scambi con realtà locali, nazionali ed internazionali operanti nell’ambito della cultura in genere e della musica nello specifico;

f} promozione di pubblicazioni editoriali e musicali inerenti i diversi settori di attività dell’Associazione;

g) diffusione degli ideali associativi e della conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali;

h) promozione ed organizzazione di mostre temporanee ed esposizioni anche in collaborazione con enti ed amministrazioni pubblici e/o privati;

i) consulenze inerenti i diversi settori di attività dell’Associazione per conto di enti pubblici e/o privati;

j) attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e/o privati per gestire impianti culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico o attrezzato; collaborazione per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative e assistenziali;

k) organizzazione di gite, viaggi, soggiorni ed attività ricreative in genere rivolte ai soci;

l) allestimento e gestione di bar e punti di ristoro collegati agli impianti di cui al precedente punto j) ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali o ricreative, riservando le somministrazioni a favore dei propri associati, così come disciplinato dalla normativa prevista per tale attività (D.P.R. n. 235 del 04/04/2001);

m) esercizio, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, di attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando, in tal caso, le normative amministrative e fiscali vigenti.

3) L’attività è svolta prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati”.

 

 

ARTICOLO TERZO

RISORSE ECONOMICHE

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) beni mobili ed immobili di proprietà,

c) contributi degli aderenti e di terzi, contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubblici o di organismi internazionali, donazioni, elargizioni e lasciti testamentari

concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione,

d) entrate patrimoniali,

e) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi,

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,

g) avanzi di gestione.

Le somme versate per le tessere associative non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al precedente punto 1) non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, nei limiti previsti dalle vigenti normative.

3) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° ottobre ed il 30 settembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di gennaio.

 

ARTICOLO QUARTO

SOCI

1) Il numero dei soci è illimitato e all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che ne condividono lo spirito.

2) Sono soci dell’Associazione tutti i soggetti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente Statuto.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

3) E’ prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

ARTICOLO QUINTO

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1) L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al consiglio Direttivo, con l’osservanza delle seguenti modalità:

a) indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro trenta giorni con delibera inappellabile; le eventuali reiezioni devono essere motivate.

3) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4} La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione che ne prende atto nel primo Consiglio Direttivo utile.

6) Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono esclusi per i seguenti motivi:

a} in caso di morosità nel pagamento della quota associativa,

b) in caso di comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione,

c) in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;

d) per il verificarsi di danni morali o materiali volontariamente arrecati all’Associazione.

7) Il socio incorso nel provvedimento di esclusione per morosità potrà, dietro domanda e pagamento, essere riammesso con delibera della prima Assemblea.

8) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

9) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ARTICOLO SESTO

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione,

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo quinto.

2) I soci hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione,

b) di partecipare all’Assemblea con diritto di voto, nei limiti previsti dal precedente articolo quarto,

c) di accedere alle cariche associative.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

4) I soci possono prestare la loro opera in forma volontaristica o completamente gratuita; il Consiglio Direttivo provvederà, con propria delibera, all’eventuale rimborso delle spese inerenti all’espletamento dell’incarico.

 

ARTICOLO SETTIMO

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione.

a) l’Assemblea dei soci,

b) il Consiglio Direttivo,

c) il Presidente.

2) È prevista l’eleggibilità libera degli organi amministrativi.

3) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

 

ARTICOLO OTTAVO

ASSEMBLEA

1) L’Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i soci; può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo previa determinazione del Consiglio Direttivo.

2) L’assemblea ordinaria viene Convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 gennaio ed adempie a questi compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale,

- elegge all’occorrenza il Consiglio direttivo,

- delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che vengono ad essa Sottoposte dal Consiglio Direttivo;

- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni,

- approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente,

- esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo.

3) L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/5 della base sociale; in quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

4) Le convocazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni- prima della data fissata.

5) Gli avvisi di convocazione devono contenere: l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

6) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto e di scioglimento dell’Associazione per i quali è richiesto il voto

favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati.

7) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

8) Ogni associato ha diritto ad un voto, ai sensi dell’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile.

9) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

10) Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

11) Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l’Assemblea e dal verbalizzante.

12) Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per dieci giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

 

ARTICOLO NONO

CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadono dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere Economo.

Fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta nell’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Le cariche sociali nonché le funzioni di istruttore ed accompagnatore hanno carattere di prestazioni volontaristiche e completamente gratuite, salvo il rimborso delle spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

4) Al Consiglio Direttivo spetta:

- redigere i programmi delle attività previste dal presente statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci,

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea,

- redigere il rendiconto economico e finanziario,

- formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea,

- deliberare sulle domande di nuove adesioni,

- favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione,

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio stesso ne faccia richiesta.

7) Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con ;

avviso, anche telefonico, almeno due giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

8) Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

9) I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione vengono conservati agli atti.

 

ARTICOLO DECIMO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci e di farne eseguire le deliberazioni.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in sua assenza, al membro più anziano.

3) Nei casi di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

ARTICOLO UNDICESIMO

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, verrà devoluto a fini di utilità sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO DODICESIMO

RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.